Servizio di assistenza diretta agli utenti
Nuove scadenze e termini di pagamento
Perdita di possesso del veicolo
La Regione Lombardia, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.Il servizio è attivo:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
e può essere contattato ai seguenti recapiti:
| Regione | Assistenza diretta | Casella Postale | |
|---|---|---|---|
Lombardia | tel. 199 727676 | 15601 00143 Roma |
L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
N.B. I residenti nella Regione Lombardia possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando i tariffari oppure utilizzando il servizio on line Calcolo Bollo Auto.
I residenti nella Regione Lombardia, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:
ATTENZIONE!
Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.
Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.
veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004
pagamenti inferiori all'annualità
Riferimenti normativi
Legge Regionale n.10 del 14/07/2003
Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
veicoli storici (ultraventennali)
veicoli iscritti nei registri storici
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo
altri casi di indisponibilità del veicolo
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Lombardia
Dir. Gen. Risorse e Bilancio
U.O. Tributi Via F. Filzi, 22
20124 Milano
e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
in caso di versamento non dovuto
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.
a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) ritardo nel pagamento
Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
Più esattamente, oltre alla tassa sono dovuti:
Si rammenta che per versamenti regolarizzati fino alla data del 28/11/2008, sanzioni e interessi erano i seguenti:
Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi, pari al 2,5% fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003, pari all'1,375% fisso a semestre maturato dall'01/07/2003 al 31/12/2009 e pari all'1% fisso a semestre maturato dall'01/01/2010.
b) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).
Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it