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Regione Lombardia

Contenuto principale

Servizio di assistenza diretta agli utenti

Modalità di pagamento

Importo da pagare

Nuove scadenze e termini di pagamento

Riduzioni ed esenzioni

Perdita di possesso del veicolo

Rimborsi

Cosa fare se...


Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Regione Lombardia, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.Il servizio è attivo:

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della regione Lombardia
RegioneAssistenza direttae-mailCasella Postale

Lombardia

tel. 199 727676
fax 199 121515

infobollo@lombardia.aci.it

15601 00143 Roma

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio

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Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

  • presso le delegazioni ACI;
  • presso le agenzie di pratiche auto;
  • mediante il servizio Telebollo (riscossione tramite telefono con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio TaxTel (riscossione tramite telefono o su internet con carta di credito) telefonando al numero 800.191.191 oppure collegandosi al sito internet www.taxtel.it;
  • mediante il servizio Home-Banking di Intesa-San Paolo e di Banca Popolare di Sondrio
  • presso gli sportelli di Intesa-San Paolo, Banca Popolare di Sondrio, utilizzando i moduli disponibili presso gli stessi sportelli bancari;
  • presso gli sportelli Bancomat di Intesa San Paolo;
  • presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in:
    scheda A
    : per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
    scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);
  • presso gli Uffici Postali in modalità on-line.
     
    ATTENZIONE!!!
    A partire dal 1° Dicembre 2008 il conto corrente postale 2238, dedicato al pagamento della Tassa Automobilistica, non sarà più attivo.
    Presso gli Uffici Postali, il pagamento della Tassa Automobilistica potrà essere effettuato esclusivamente con modalità on-line.
    Le eventuali problematiche che non consentissero l'operazione del pagamento on-line dovranno essere risolte, presso le Agenzie di pratiche automobilistiche oppure presso le Delegazioni ACI autorizzate, con la bonifica degli archivi e a titolo gratuito per il cittadino, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema regionale della Tassa Automobilistica.
    Sono inoltre disponibili il Call-Center al numero
                                                  199.164.678  
    e la casella di posta elettronica prontobollo@regione.lombardia.it

    N.B. I residenti nella Regione Lombardia possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando i tariffari oppure utilizzando il servizio on line Calcolo Bollo Auto.

I residenti nella Regione Lombardia, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:

  • Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
  • Euro 1,87 + l'1,2% dell'importo dovuto per versamenti effettuati con Telebollo e Bollonet;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
  • Operazione gratuita per versamenti effettuati presso le banche;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
  • Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali

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Nuove scadenze e termini di pagamento

ATTENZIONE!

Dal 1° gennaio 2004 per i residenti nella Regione Lombardia c'è un duplice regime di scadenze.

Il primo riguarda i veicoli immatricolati in data precedente al 1° gennaio 2004 e il secondo, invece, riguarda i veicoli che, a partire dal 1° gennaio 2004, sono interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione, rientro in possesso.

veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2004

veicoli interessati da prima immatricolazione, rientro da esenzione o rientro in possesso a partire dal 1° gennaio 2004

pagamenti inferiori all'annualità

Riferimenti normativi

Legge Regionale n.10 del 14/07/2003

Circolare Regionale n.3 del 13/01/2004

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi 2007

ecoincentivi 2008

veicoli storici (ultraventennali)

veicoli iscritti nei registri storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli ONLUS

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

ulteriori riduzioni

ulteriori esenzioni

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Perdita di possesso del veicolo

perdita di possesso per furto, demolizione ed esportazione all'estero del veicolo

altri casi di indisponibilità del veicolo

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Rimborsi

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.).

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia
Dir. Gen. Risorse e Bilancio
U.O. Tributi Via F. Filzi, 22
20124 Milano

e vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

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Cosa fare se...

a) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
b) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Più esattamente, oltre alla tassa sono dovuti:

  • una sanzione pari al 2,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri, con maturazione giorno per giorno (pari al 3,5% annuo per il periodo che va dall'01/01/2001 al 31/12/2001, pari al 3% annuo per il periodo che va dall'01/01/2002 al 31/12/2003, pari al 2,5% annuo per il periodo che va dall'01/01/2004 al 31/12/2007, pari al 3% annuo per il periodo che va dall'01/01/2008 al 31/12/2009, pari all'1% annuo per il periodo che parte dall'01/01/2010).
  • una sanzione pari al 3%, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

Si rammenta che per versamenti regolarizzati fino alla data del 28/11/2008, sanzioni e interessi erano i seguenti:

  • 3,75% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati entro i 30 giorni;
  • 6% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati dopo il trentesimo giorno ma entro un anno.

Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi, pari al 2,5% fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003, pari all'1,375% fisso a semestre maturato dall'01/07/2003 al 31/12/2009 e pari all'1% fisso a semestre maturato dall'01/01/2010.

b) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

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