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Provincia Autonoma di Bolzano

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Servizio di assistenza diretta agli utenti

Modalità di pagamento

Importo da pagare               

Termini di pagamento

Riduzioni ed esenzioni

Rimborsi

Cosa fare se...


Servizio di assistenza diretta agli utenti

La Provincia Autonoma di Bolzano, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.

Il servizio è attivo:

 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Contatti per l'assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Bolzano
RegioneAssistenza direttae-mailCasella Postale

Bolzano

tel. 199 727272
fax 199 121515

infobollo@bolzano.aci.it

15608 00143 Roma

L'assistenza e la consulenza in materia di tasse automobilistiche è inoltre assicurata dal personale degli Uffici Provinciali ACI e dalle Delegazioni ACI presenti su tutto il territorio

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Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

  • presso le delegazioni ACI;
  • mediante il servizio Telebollo (riscossione tramite telefono con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);
  • mediante il servizio Internet-Banking di Raiffeisen, Cassa di Risparmio e Banca Popolare (solo per i propri clienti);
  • presso gli sportelli Bancomat di Raiffeisen e Cassa di Risparmio;
  • presso gli sportelli bancari di Raiffeisen;
  • presso le agenzie di pratiche auto;
  • presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in:
    scheda A
    : per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
    scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);
  • presso gli Uffici Postali
    Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito bollettino, preintestato alla Regione con l'indicazione del relativo numero di conto corrente, che si trova in distribuzione presso gli sportelli postali.
    Nel caso in cui non sia disponibile, si può utilizzare un bollettino di versamento in bianco, compilandolo con tutti i dati richiesti: in particolare si ricorda che il bollettino va intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano, indicando il numero di conto corrente postale c/c 3392.

Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.

N.B. I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.

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Importo da pagare

L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2010 (file PDF, 2.1 Mb) oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.


I residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:

  • Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
  • Euro 1,87 + 1,2% dell'importo dovuto per versamenti effettuati con Telebollo e Bollonet ;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati tramite Bancomat, sportelli bancari e Internet-Banking;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
  • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
  • Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali.

 

Riduzione delle tariffe del 10% con decorrenza 1° gennaio 2009

La Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato con decorrenza 1° gennaio 2009 la riduzione del 10% di tutte le tariffe riguardanti la Tassa automobilistica provinciale, rispetto alle tariffe del 2008 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2511 del 14 luglio 2008).
La riduzione ha effetto dai pagamenti che dovranno essere effettuati dal 1° gennaio 2009, relativi a periodi tributari fissi posteriori a tale data.

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Termini di pagamento

I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di:

veicoli già circolanti

veicoli nuovi di fabbrica

veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

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Riduzioni ed esenzioni

I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

ecoincentivi 2007

ecoincentivi 2008

veicoli storici

veicoli destinati ai disabili

veicoli elettrici

autoveicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica

veicoli alimentati GPL/Metano

veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita

esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria

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Rimborsi

Con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 25/08/2009 (pubblicato nel BUR n. 40 del 29/09/2009), con decorrenza 30 Settembre 2009 è stato modificato il regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale. Importanti novità riguardano i rimborsi.

Condizioni per chiedere il rimborso

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere chiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e per i seguenti casi:

  1. Se è stato effettuato un pagamento doppio (riferito allo stesso periodo tributario);
  2. Se è stato effettuato un pagamento eccessivo (ad es. corresponsione del tributo per un numero di kw superiore al dovuto);
  3. Se è stato effettuato un pagamento che non era dovuto (ad es. il veicolo è stato rubato, è stata effettuata una vendita in data antecedente all'inizio del periodo tributario o il veicolo è stato demolito).

 

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme inferiori ad Euro 16,53.

 

Documentazione da allegare alla domanda di rimborso – Regole generali

  • Non è obbligatorio allegare l'originale della ricevuta del versamento di cui è stato richiesto il rimborso, ma è sufficiente una fotocopia
  • Di regola non è più richiesta la fotocopia del documento d'identità, che deve essere allegata solo se il richiedente chiede di liquidare il rimborso ad un'altra persona oppure se è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi sotto il paragrafo "casi particolari")
  • In ogni caso è richiesto di allegare alla domanda una fotocopia della carta di circolazione

 

Tabella riassuntiva della documentazione da allegare

Caso

Documentazione da allegare

Rimborso richiesto per doppio pagamento 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della ricevuta del versamento del bollo valido
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per versamento eccessivo 

  • Fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
  • Fotocopia della carta di circolazione

Rimborso richiesto per pagamento non dovuto 

  • Originale oppure fotocopia della ricevuta di versamento per il quale si richiede il rimborso
  • Fotocopia della carta di circolazione

 

La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile presso l'Ufficio Provinciale di Bolzano e le Delegazioni ACI operanti sul territorio, oppure è possibile scaricarla cliccando qui

ATTENZIONE: al fine di consentire un più veloce esame della domanda, si prega di fornire la documentazione completa in ogni sua parte.

 

Casi particolari

Eredi
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli eredi dell'avente diritto al rimborso devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non ci sono altri eredi oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi


Ex soci di una società cessata
Oltre al modello di domanda di rimborso, gli ex soci di una società ormai cessata devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si chiede in particolare di dichiarare che non vi sono altri ex soci oltre al sottoscrittore/ai sottoscrittori della dichiarazione e, in caso di pluralità di sottoscrittori, di indicare uno di loro come beneficiario dell'eventuale rimborso. In questo caso, è  necessaria anche la fotocopia di un documento di identità.

La dichiarazione sarà richiesta qualora si tratti di una società di persone per la quale non è stato nominato un liquidatore. Nel caso di società di persone per le quali sia stato invece nominato un liquidatore o per le società di capitali, la domanda di rimborso potrà essere presentata dal liquidatore stesso (vedi sotto, paragrafo "liquidatore di una persona giuridica").

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli ex soci


Legale rappresentante di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il legale rappresentante di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i legali rappresentanti di persone giuridiche

 

Liquidatore di una persona giuridica
Oltre al modello di domanda di rimborso, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il richiedente dichiari di essere il liquidatore di una persona giuridica; in questo caso non deve essere allegato il documento d'identità.

Scarica il modello di domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i liquidatori di persone giuridiche

 

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Cosa fare se...

a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere una attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

a) errore nel pagamento del bollo

L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore all'Ufficio Provinciale ACI o ad una Delegazione ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve inoltre allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a comunicare la validità del versamento.

b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.

c) ritardo nel pagamento

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Più esattamente, oltre alla tassa sono dovuti:

  • una sanzione pari al 2,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri, con maturazione giorno per giorno (pari al 3,5% annuo per il periodo che va dall'01/01/2001 al 31/12/2001, pari al 3% annuo per il periodo che va dall'01/01/2002 al 31/12/2003, pari al 2,5% annuo per il periodo che va dall'01/01/2004 al 31/12/2007, pari al 3% annuo per il periodo che va dall'01/01/2008 al 31/12/2009, pari all'1% annuo per il periodo che parte dall'01/01/2010).
  • una sanzione pari al 3%, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

Si rammenta che per versamenti regolarizzati fino alla data del 28/11/2008, sanzioni e interessi erano i seguenti:

  • 3,75% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati entro i 30 giorni;
  • 6% della tassa, oltre gli interessi legali calcolati come sopra, per versamenti effettuati dopo il trentesimo giorno ma entro un anno.

Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi, pari al 2,5% fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003, pari all'1,375% fisso a semestre maturato dall'01/07/2003 al 31/12/2009 e pari all'1% fisso a semestre maturato dall'01/01/2010.

d) pagamento insufficiente
Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

Inoltre: Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it

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