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Esportazione

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Per esportare definitivamente un veicolo all'estero bisogna richiedere all'ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la "cessazione della circolazione per esportazione". Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il certificato di radiazione. Dal periodo impositivo successivo dalla data del rilascio del certificato di radiazione si interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per esportazione".

Si consiglia, prima di richiedere l'esportazione, di richiedere all'ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio visure online, una "visura" indicando la targa del veicolo per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.

Chi deve richiedere l'esportazione

La richiesta di cessazione della circolazione per esportazione del veicolo deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA. Se non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.

Dove presentare la richiesta

La richiesta deve essere presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), oppure nella nazione in cui si esporta definitivamente il veicolo all'estero tramite il Consolato d'Italia.

Se si presenta tramite il Consolato d'Italia, il certificato di radiazione sarà inviato per posta prioritaria all'indirizzo estero dell'intestatario del veicolo, se indicato, ovvero all'autorità consolare richiedente.

Documentazione da presentare

  • Certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare
    In caso di smarrimento o furto o distruzione del documento deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di furto presentata agli organi di pubblica sicurezza (o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia, con l'indicazione della data e del luogo dove è stata presentata).
    Se il proprietario non ha acquistato il veicolo dall'intestatario al PRA non è possibile sostituire il CdP o il foglio complementare con la denuncia di furto o smarrimento dei documenti.
    In caso di ritiro del documento da parte dell'autorità estera deve essere allegata la dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.
    Se il veicolo è già stato immatricolato in uno dei paesi membri della UE e dello spazio economico europeo, i documenti sono ritirati per legge dall'autorità estera e quindi non devono essere consegnati al PRA.
  • Nota di presentazione
    Utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B, in duplice originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC).
    La nota deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, oppure dall'erede oppure dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA. Se non viene firmata davanti all'impiegato addetto alla ricezione della richiesta, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma. Se la nota è presentata dall'erede dell'intestatario deve essere compilata con i dati della persona deceduta indicandone, tra l'altro, il codice fiscale.
  • Carta di circolazione
    In caso di smarrimento/furto deve essere allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata agli organi di pubblica sicurezza (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver reso denuncia con l'indicazione di data e luogo dove la denuncia è stata presentata).
    In caso di ritiro del documento da parte dell'autorità estera deve essere allegata la dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.
    Se il veicolo è già stato immatricolato in uno dei paesi membri dell'unione europea, e dello spazio economico europeo, la carta di circolazione è ritirata per legge dall'autorità estera e quindi non deve essere consegnata al PRA.
    Se il veicolo è esportato in uno dei paesi membri dell'unione europea, e dello spazio economico europeo, è necessario produrre  - al momento della nazionalizzazione in tali paesi - l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia che, annullata e timbrata, verrà restituita all'interessato.
  • Targhe
    In caso di smarrimento/furto deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di furto presentata agli organi di pubblica sicurezza (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver reso denuncia con l'indicazione di data e luogo dove la denuncia è stata presentata).
    In caso di ritiro delle targhe da parte dell'autorità estera deve essere allegata la dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.

Documentazione aggiuntiva per i seguenti casi:

  • Se la richiesta è presentata dall'erede dell'intestatario del veicolo al PRA:

- copia del testamento (oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede) e certificato di morte in carta semplice (oppure se la pratica è presentata da un discendente, ascendente o coniuge dichiarazione sostitutiva di certificazione).

  • Se la richiesta è presentata dal proprietario del veicolo non intestatario al PRA:

- documento di acquisto del bene (scrittura privata con firma autenticata, atto pubblico o sentenza) oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino l'acquisto e i motivi per cui non si è in possesso del titolo di acquisto. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere le generalità complete, la residenza del proprietario e i dati del veicolo.

Costi previsti per legge

Emolumenti ACI

7,44 euro

Imposta di bollo

29,24 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o
43,86 euro (se si utilizza il modello NP3B come nota di presentazione *)

(*) aggiungere i costi per i versamenti postali

Se ci si rivolge allo STA di una delegazione dell'Automobile Club o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.

Se si presenta la richiesta all'estero tramite il Consolato d'Italia, occorre aggiungere il rimborso delle spese postali dovute per l'invio, tramite posta prioritaria, del certificato di radiazione da parte dell'ufficio provinciale ACI competente (quello dell'ultima provincia di residenza in Italia dell'intestatario del veicolo).
Tali importi sono pari a:

  • Euro 0,65 
    per la Zona 1 (Europa, Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Jamahirya Libica, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia)
  • Euro 0,85
    per la Zona 2 (altri Paesi dell'Africa, altri Paesi dell'Asia, Americhe)
  • Euro 1,00
    per la Zona 3 (Oceania)

Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all'ufficio provinciale ACI di competenza (in base alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante dal foglio complementare o dal CdP oppure, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'ente (riportando come causale del versamento la dicitura "Italiani all'estero - Radiazione per esportazione", veicolo targato ......), le cui coordinate sono:

Banca Nazionale del Lavoro Roma, Servizio Tesoreria, S. Nicola da Tolentino 67 (cap 00187)

Conto Corrente n.  200056
 
Beneficiario: ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Via Marsala 8 - 00185 ROMA (RM) - ITALY
 
Coordinate bancarie in formato BBAN:  ABI: 01005, CAB: 03382, CIN: X, Conto n.  200056
 
Coordinate bancarie in formato IBAN: IT81X0100503382000000200056 
 
Codice swift per i bonifici dall'estero: BNLIITRRXXX

L'autorità consolare trasmetterà la richiesta di esportazione del veicolo all'ufficio provinciale ACI del PRA competente, allegando copia della ricevuta del vaglia internazionale o del bonifico bancario, alla documentazione da inviare al PRA.